ALLEGATO
PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE

per l'eliminazione delle barriere architettoniche

 

1. CONTENUTO DELL'ALLEGATO
______________________________
2. MOBILITÀ E SOSTA URBANA  
_______________________________
2.1 Aree e percorsi pedonali 
2.2 Parcheggi 
3.TRASPORTI URBANI
__________________________________
3.1 Servizi di superficie
AUTOBUS 
3.2 Informazioni agli utenti 
4. TRASPORTI EXTRAURBANI 
___________________________________
4.1 Ferrovie ed autolinee                                 
4.2 Trasporti speciali: 
FERROVIE A CREMAGLlERA, FUNIVIE E FUNICOLARI 
4.3 Informazioni agli utenti 
5.COSTRUZIONI EDILIZIE:
 prescrizioni generali 
5.1 Accessi 
5.2 Percorsi interni orizzontali: 
PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE, CORRIDOI E PASSAGGI  
_________________________________________________
__
5.3 Percorsi interni verticali: 
SCALE, RAMPE, ASCENSORI ED 
IMPIANTI SPECIALI 
5.4. Locali igienici 
5.5 Pavimenti  
5.6 Infissi: 
PORTE, FINESTRE E PARAPETTI
5.7 Attrezzature di uso comune: 
APPARECCHI ELETTRICI E 
CASSETTE PER LA CORRISPONDENZA 
6.      COSTRUZIONI EDILIZIE: 
prescrizioni specifiche 
6.1 Edilizia abitativa: 
ALLOGGIO 
6.2 Edilizia sociale 
6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli 
6.4 Locali pubblici
6.5 Stazioni 
6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro 
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE 
1. Contenuto dell'allegato 
Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da 
osservarsi: 
a)      per la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, 
ambienti e strutture individuati dall'art. 4 della legge, nonché 
degli interventi su quelli esistenti; 
b)      per i servizi di trasporto di persone di competenza regionale, 
secondo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge. 
2. Mobilità e sosta urbana 
2.1 Aree e percorsi pedonali 
Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni 
all'interno della viabilità veicolare eventualmente anche 
mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrapassi; 
possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o 
in attraversamenti stradali zebrati. 
Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno 
essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi alternativi. 
I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime 
caratteristiche tecniche, fino all'accesso delle costruzioni, 
all'interno delle relative aree di pertinenza di cui all'art. 4 della 
legge. 
2.1.1 PERCORSI PEDONALI 
Larghezza minima m. 1,50 con tratti, nei luoghi di maggior 
traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1,80. 
In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a 
causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi 
tratti, ridotta a m. 0,90. 
La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. 
La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà 
superare i cm. 2,5 e dovrà essere arrotondata o smussata. 
2.1.2 RAMPE 
La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani 
orizzontali diversi varia in funzione della lunghezza delle rampe 
stesse e precisamente: 
per rampe fino a m. 0,50 la pendenza massima ammessa è 
12%; 
per rampe fino a 2,00 la pendenza massima ammessa è 
dell'8%; 
per rampe fino a m. 5,00 la pendenza massima è del 7%; 
oltre i m. 5,00 la pendenza massima è del 5%. 
Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a 
cm. 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm. di 
altezza. 
2.1.3 ATTRAVERSAMENTI STRADALI 
Stesse caratteristiche dei percorsi su marciapiede. 
Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque 
con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno 
predisporre isole salvagente di almeno m. 1,50 di larghezza 
che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce 
zebrate. 
Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di 
segnalazioni acustiche. 
2.1.4 PAVIMENTAZIONI 
La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve 
essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo 
(esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzada). 
Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi 
diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed 
orientamenti per i non vedenti. 
Non sono ammesse fessure in griglie od altri manufatti, con 
larghezza o diametro superiore a cm. 2,0. 
2.2 Parcheggi 
Nelle aree di sosta e parcheggio, pubblico o privato, deve 
essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree 
pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri 
disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi. 
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere 
riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni 50 posti 
macchina o frazione. Se il parcheggio si trova ad un piano 
diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo 
stesso dovrà avvenire con un sistema di ascensori o di rampe 
aventi le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme 
per gli impianti analoghi. 
I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti 
prestazioni minime: 
l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo, 
deve essere affiancata ad uno spazio zebrato con una 
larghezza minima tale da consentire la rotazione di una 
carrozzina e, comunque, non inferiore a m. 1,50; 
lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve 
essere sempre raccordata ai percorsi pedonali; 
le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le 
stesse caratteristiche dei percorsi pedonali; 
la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con 
segnalazioni su pavimentazione e su palo. 
3. Trasporti urbani 
Al fine di pervenire ad un effettivo abbattimento del; le barriere 
architettoniche occorre considerare le varie fasi del trasporto e 
precisamente: 
il percorso di avvicinamento al veicolo; 
l'accesso al veicolo; 
la riservazione dei posti idonei allo stazionamento sul veicolo. 
3.1 Servizi di superficie: 
AUTOBUS 
3.1.1   IL PERCORSO DI AVVICINAMENTO 
Il percorso di avvicinamento dai veicoli può far capo ad un 
marciapiede, quando la fermata è prevista in prossimità di 
esso, o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo 
alla strada. 
Nel caso in cui il veicolo sì fermi in mezzo alla strada, il 
percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e 
salvagente, deve avere le stesse caratteristiche di un percorso 
pedonale. 
3.1.2 ACCESSO AL VEICOLO 
L'accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o 
impedite capacità fisiche dovrà essere facilitato dalla larghezza 
delle porte e dall'essere il pianale del veicolo il più basso 
possibile, compatibilmente con le esigenze costruttive e le 
tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto. Eventuali 
pedane elevatrici devono avere le dimensioni tali da garantire 
l'uso da parte di persone in carrozzella. 
3.1.3 STAZIONAMENTO IN VETTURA 
All'interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti 
per persone a ridotte o impedite capacità fisiche, di cui uno con 
aggancio automatico della carrozzina per i non deambulanti. 
3.2 Informazioni agli utenti 
Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni nonché le diciture 
sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed 
esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di 
caratteri tali da facilitarne la lettura. 
I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne 
facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito 
e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che 
consenta la segnalazione delle fermate in arrivo. 
4. Trasporti extraurbani 
4.1 Ferrovie ed autolinee 
Sui mezzi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di 
competenza regionale, provinciale e comunale, devono essere 
riservati per i passeggeri con ridotte capacità fisiche almeno tre 
posti in prossimità delle porte di uscita segnalate. 
Per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a 
persone su carrozzina, uno dei tre posti riservati alle persone 
con difficoltà deambulatoria, deve essere adeguatamente 
attrezzato con gli opportuni ancoraggi di aggancio automatico 
della carrozzina. 
L'accesso dei passeggeri con ridotte capacità motorie deve 
essere agevolato mediante rampe e/o pedane elevatrici ovvero 
l'innalzamento delle banchine. 
4.2 Trasporti speciali: 
FERROVIE A CREMAGLIERA - FUNIVIE - FUNICOLARI 
Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovia a 
cremagliera, funivie e funicolari, dovranno essere messi in atto, 
compatibilmente con le esigenze costruttive e tecnico 
funzionali, tutti gli accorgimenti per facilitare l'uso degli imi 
pianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedite 
capacità fisiche. 
5. Costruzioni edilizie: 
PRESCRIZIONI GENERALI 
Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo 
delle parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme 
nelle costruzioni e strutture indicate nell'art. 4 della legge, alle 
lettere:
a)      gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli 
esercizi di ospitalità, quelli dedicati al culto e gli edifici o 
strutture dedicati ad attività turistiche e sportive; 
b)      gli edifici di uso residenziale ed abitativo; 
c)      gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere 
industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali 
e del settore terziario; 
d)       le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei 
trasporti pubblici di persone di competenza regionale, 
provinciale e comunale; 
e)      le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o 
interni alle costruzioni. 
5.1 Accessi 
Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario 
prevedere degli spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso 
livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante 
rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime: 
- gli accessi devono avere una luce netta minima di m. 1,50; 
-.zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, 
estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a 
m. 1,50 ed essere protette dagli agenti atmosferici; 
-il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso 
livello dell'accesso; 
-eventuali differenze di quota non devono superare cm. 2,50 ed 
essere sempre arrotondati in caso contrario devono essere 
raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente 
allegato. 
5.2 Percorsi interni orizzontali: 
PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE — CORRIDOI - 
PASSAGGI 
Lo spostamento all'interno della costruzione dei percorsi 
orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso 
piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di 
arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile 
accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con 
percorsi orizzontali. 
Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti 
prestazioni minime: 
-. il lato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza 
minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire 
spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque 
non essere mai inferiore a m. 1,50; 
- la rampa scala in discesa deve essere disposta in modo da 
evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente 
uscendo dagli ascensori; 
- ogni piattaforma di distribuzione dell'edilizia pubblica deve 
essere dotata di tabella di percorsi degli ambienti da essa 
raggiungibili. 
5.3 Percorsi interni verticali: 
SCALE RAMPE ASCENSORI
IMPIANTI SPECIALI
5.3.1 SCALE 
Le scale devono presentare un andamento regolare ed 
omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile 
si deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo. 
La pendenza deve essere costante e le rampe devono 
contenere possibilmente lo stesso numero di gradini. 
La larghezza delle scale deve permettere il passaggio 
contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di 
una barella con una inclinazione massima del 15% lungo 
l'asse longitudinale. 
I gradini delle scale devono avere una pedata 
antisdrucciolevole minima di cm. 30 ed una alzata massima di 
cm. 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con profilo 
continuo a spigoli arrotondati. 
Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una 
altezza di m. 0,90. 
Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza 
soluzione di continuità passando da una rampa alla 
successiva. Per le rampe di larghezza superiore a m. 1,80 ci 
deve essere un corrimano sui due lati ed il corrimano 
appoggiato alle pareti deve essere prolungato di m. 0,30 oltre il 
primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza predominante di 
bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza 
proporzionata all'età degli utenti. 
Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante 
prospetti con una altezza minima pari a m. 1,00. 
5.3.2 RAMPE 
L'integrazione dei collocamenti verticali interni può essere 
attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni 
devono rispettare le caratteristiche richieste per le rampe 
facenti parte di percorsi pedonali esterni. Ogni m. 10 di 
lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la 
rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima pari a 
m. 1,50 al netto dell'ingombro di apertura di eventuali porte. La 
rampa deve essere dotata di corrimano a m. 0,90 di altezza e di 
cordoni laterali di protezione. 
5.3.3 ASCENSORI 
Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le 
caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionali 
alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di 
smaltimento, di attesa ed al numero di fermate. 
Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'ascensore dovranno 
essere percettibili con suono tattilmente sulle bottoniere interne 
ed esterne: 
- nell'interno della cabina, oltre il campanello d'allarme deve 
essere posto un citofono; 
- bottoniere, campanello d'allarme e citofono dovranno essere 
posti ad una altezza compresa fra i m. 0,80 e i m. 1,20. 
In tutti gli edifici, di cui all'art. 4 della legge con più di un piano 
fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le 
seguenti caratteristiche: 
- una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 1,37; 
- avere una porta di scorrimento laterale con una luce netta di 
almeno cm. 90. 
Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani 
fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da 
almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime: 
- lunghezza m. 1,30 e larghezza m. 0,90; 
- porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce 
netta di m. 0,85. 
5.3.4   PEDANE ELEVATRICI E 
PIATTAFORME MOBILI 
Negli interventi su edifici esistenti con, meno di tre piani fuori 
terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, 
impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di 
persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili. 
Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e 
dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in 
carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti dagli agenti 
atmosferici. 
5.4 Locali igienici 
In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad 
uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei 
locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite 
capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere 
accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o 
raccordato con rampe e garantire le seguenti prestazioni 
minime: 
- porte apribili verso l'esterno o scorrevoli e spazio libero interno 
per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non 
inferiore m. 1,35x1,50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di 
apertura delle porte; 
- spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza 
del gabinetto, se presente, alla doccia od alla eventuale vasca 
da bagno; 
- dotazione degli opportuni corrimani orizzontali e verticali 
realizzati con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza 
posto in prossimità della tazza del gabinetto. 
5.5 Pavimenti 
I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, 
possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e 
ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante 
una adeguata variazione nel materiale e nel colore ed, in 
particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali: 
- essere antisdrucciolevoli e pertanto realizzati con idonei 
materiali che ne garantiscono anche la perfetta planarità e 
continuità; 
- non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad 
esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide di risalto. 
5.6 Infissi: 
 PORTE FINESTRE PARAPETTI
Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono 
essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con 
ridotte o impedite capacità fisiche; devono avere dimensioni tali 
da permettere il facile passaggio anche di persone su 
carrozzina tenendo presente a tal fine che le dimensioni medie 
di una carrozzina cm. 75 di larghezza e cm. 1,10 di lunghezza, 
devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto 
altro atto a recare possibile danno in caso di rottura. 
Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di 
persone devono essere adottati: 
- sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in 
considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di m. 0,90 
nelle porte e di m. 1,20 nelle finestre, ne facilitano la 
percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei 
soggetti con ridotte o impedite capacità fisiche e che non siano 
di impedimento al passaggio, è da preferire l'uso di maniglie a 
leva; 
- modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da 
consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non 
deambulanti in carrozzina. 
5.7 Attrezzature di uso comune: 
APPARECCHI ELETTRICI 
CASSETTE PER LA CORRISPONDENZA 
Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità 
delle persone, come gli apparecchi di comando; i citofoni, gli 
interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, 
preferibilmente ad una altezza di m. 1,20 dal pavimento. 
Le prese di corrente dovranno essere poste ad una altezza 
minima di m. 0,45. 
Piastre e pulsanti devono essere facilmente individuabili e 
visibili anche nel caso di illuminazione nulla. 
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere 
posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire la 
immediata percezione visiva ed acustica. 
In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la 
raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne 
almeno una di cui l'accessorio più alto si trovi tra 0,90 e 1,20 m. 
di altezza. 
Costruzioni edilizie: 
PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
6.1 Edilizia abitativa: 
ALLOGGIO 
Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo di cui all'art. 
4 della legge, devono sempre garantire la visitabilità e 
l'adattabilità secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 12 
della presente legge. 
6.1.1 VISITABILITÀ 
Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è 
necessario siano rispettate le seguenti minime prescrizioni: 
a)      le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il 
passaggio di una carrozzina e comunque avere la larghezza 
non inferiore a m. 0,90; 
b)       le porte interne di accesso alla zona giorno e ad un servizio 
igienico devono avere una dimensione non inferiore a m. 0,80. 
6.1.2 ADATTABILITÀ 
Gli alloggi si dicono adattabili, quando, tramite l'esecuzione di 
lavori che non modificano né la struttura né la rete degli 
impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alla 
necessità delle persone disabili garantendo le seguenti 
minime prescrizioni: 
a)      CORRIDOI: larghezza non inferiore a i m. 1,20 in caso di 
corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad 
un angolo retto del corridoio stesso;
b)      CUCINA: larghezza di passaggio interno di m. 1,50 oppure 
spazio libero interno di almeno m. 1,35 x 1,50 tra i mobili, le 
apparecchiature e l'ingombro di apertura delle porte; 
c)      BAGNO: spazio libero interno per garantire la rotazione di 
una carrozzina o comunque non inferiore a m. 1,35x1,50 tra gli 
apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte, che 
devono essere apribili preferibilmente verso l'esterno o 
scorrevoli, spazio per l'accostamento della carrozzina alla vasca 
da bagno ed alla tazza del gabinetto; 
d)      CAMERA: spazio libero interno per garantire la rotazione di 
una carrozzina e larghezza di passaggio di m. 0,90 sui due lati 
di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una 
piazza e di m. 1,10 ai piedi del letto stesso.
6.2 Edilizia sociale 
Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad 
esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, 
sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione 
anche da parte di utenti a ridotte o impedite capacità fisiche. 
L'arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo 
svolgimento delle rispettive specifiche attività dovranno avere 
caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidità. 
Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere 
osservati anche gli standards previsti dalle normative e dai 
piano regionali di settore. 
6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli 
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita 
associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o 
spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno 
una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o 
impedite capacità fisiche e tale zona deve garantire le seguenti 
prestazioni minime: 
a)      essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso 
continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in 
alternativa ad un percorso con scale; 
b)      essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzanti 
sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni duecento 
o frazione di duecento posti; 
c)      gli stalli liberi riservati alle persone con difficoltà di 
deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le 
file dei posti e lo stallo, su pavimento orizzontale, deve avere 
dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una 
carrozzina; 
d)      nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi 
successivi, deve essere prevista, se realizzata, l'accessibilità al 
palco e l'adeguamento di almeno un camerino spogliatoio ani 
che per persone in carrozzina. 
6.4 Locali pubblici 
All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la 
disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire 
la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in 
carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le 
seguenti prestazioni minime: 
- all'interno di banche, uffici amministrativi, supermercati, ecc., i 
balconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni 
dal pubblico, dovranno essere predisposti in modo che almeno 
una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e 
permettono al disabile di espletare tutti i servizi; 
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancellati 
a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo 
da garantire il passaggio di una carrozzina; 
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, 
devono essere temporalizzati in modo da permettere un 
agevole passaggio anche ai disabili su carrozzina. 
6.5 Stazioni 
Per i trasporti pubblici di persone, di competenza regionale, 
provinciale o comunale, deve sempre essere assicurata la 
possibilità di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di 
trasporto alle persone con difficoltà di deambulazione, nonché 
a quelle con difficoltà dell'udito e della vista. Nelle stazioni tutti i 
servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche 
da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche. 
6.6 Mense e servizi 
dei luoghi pubblici e privati 
Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno 
essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedite 
capacità fisiche. 
Attrezzature pubbliche 
Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche, quali telefoni, 
cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli 
bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone 
con ridotte o impedita capacità fisica, dovranno essere adottati i 
seguenti criteri: 
- gli impianti devono essere dislocati secondo le esigenze 
prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli Comuni e 
comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare 
zone sprovviste; 
- nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi 
presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite 
percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari 
per l'utilizzo dell'apparecchio si trovino ad una altezza compresa 
fra m. 0,80 e m. 1,20. 

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 18-10-2002
REGIONE MOLISE

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 23
del 31 ottobre 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge

 

 

ARTICOLO 1

(Finalità) 
1.La presente legge detta norme e dispone interventi per la 
realizzazione e la piena utilizzazione dell'ambiente progettato e 
costruito per lo svolgimento di ogni attività effettuata 
nell'ambiente stesso, da parte di tutti i cittadini, con la massima 
autonomia possibile, indipendentemente dall'età, dal sesso, 
dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e 
senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o 
permanenti delle stesse. 
2.Le disposizioni contenute nella presente legge si intendono 
in osservanza:
a)      dell'articolo 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e 
relativo regolamento di attuazione D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; 
b)      della legge 9 gennaio 1989 n. 13, come modificata dalla 
legge 27 febbraio 1989, n. 62 e del decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici 8. 236 del 14 giugno 1989; 
c)      dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d)      delle circolari e delle disposizioni emesse in materia di 
eliminazione delle barriere architettoniche

  

 

 

ARTICOLO 2

Definizione di barriera architettonica e localizzativi
1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si 
intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso autonomo a 
tutti i cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture ed in particolare 
impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, 
sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, 
dipendente da qualsiasi causa. 
2. Ai fini della presente legge, per barriera localizzativa si 
intende ogni ostacolo o impedimento della percezione 
connesso alla posizione, alla forma, al colore di strutture 
architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o 
limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà 
motorie, sensoriale o psichica, di natura permanente o 
temporanea, dipendente da qualsiasi causa. 

  

 

 

ARTICOLO 3

(Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie 
Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto) 
1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle 
costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico 
di persone, di cui ai successivi articoli, devono perseguire la 
compatibilità dell'ambiente costruito con le esigenze dei 
cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di 
controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e 
adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse. 
2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la 
progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, 
nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di 
persone devono essere preordinate a consentire l'installazione 
di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad 
assicurare la compatibilità dell'ambiente costruito rispetto alle 
diverse esigenze degli utenti. 

  

 

 

ARTICOLO 4

(Campo di applicazione) 
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, 
gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di 
proprietà pubblica e privata ed ai servizi ed infrastrutture di 
trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedono il 
passaggio o la permanenza di persone. 
2. In particolare, la disciplina normativa si applica: 
a)      agli edifici e i locali di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi 
di ospitalità, quelli dedicati al culto e gli edifici o strutture 
dedicati ad attività turistiche, sportive, culturali e ricreative, 
compresi parchi e giardini pubblici, aree verdi e zone attrezzate 
per i giochi dei bambini e in generale luoghi aperti o chiusi 
destinati ad attività del tempo libero anche a carattere 
temporaneo; 
b)      agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti 
pubblici e privati; 
c)      agli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere 
industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali 
e del settore terziario; 
d)      alle aree e ai percorsi pedonali urbani, nonché ai parcheggi; 
e)      ai mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro e 
fune nonché ai mezzi di navigazione di competenza regionale, 
provinciale e comunale; 
f)      alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio dei 
trasporti pubblici delle persone di competenza regionale, 
provinciale e comunale; 
g)      alle strutture ed agli impianti di esercizio di uso pubblico 
esterni o interni alle costruzioni; 
h) ai segnali ottici, acustici e tattili, da utilizzare negli ambienti di 
cui alle lettere precedenti. 

  

 

 

ARTICOLO 5

(Prescrizioni tecniche di attuazione) 
1. Al fine di specificare e di integrare la normativa vigente in 
materia, sono indicate nell'allegato che fa parte integrante della 
presente legge, le prescrizioni tecniche di attuazione da 
osservarsi nella progettazione, nella esecuzione e nel controllo 
degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel 
campo di applicazione di cui al precedente articolo 4. 

  

 

 

ARTICOLO 6

(Competenze della Regione) 
1. I piani territoriali e urbanistici, i piani di settore nonché ogni 
programma operativo regionale sono redatti nel rispetto della 
presente legge. 
2. Ai fini della adozione del piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche, così come disposto dall'articolo 32, comma 21 
della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, l'Assessorato ai lavori 
pubblici della Regione promuove il censimento degli immobili, 
degli edifici pubblici e degli spazi pubblici interessati ad 
interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche. A tal fine 
la Giunta regionale eroga i contributi di cui all'articolo 15. 
3. Il censimento, di cui al precedente comma, è delegato ai 
Comuni ed agli altri Enti interessati, sulla base di criteri e 
modalità di rilevazione e stesura approvate dalla Giunta 
regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente 
legge. 
4. Il censimento riguarda gli immobili di proprietà dei Comuni, 
delle Province, della Regione e degli altri Enti locali, nonché tutti 
gli edifici ad uso pubblico anche se di proprietà privata. Ai fini 
del censimento degli immobili e strutture di proprietà dello 
Stato, delle Amministrazioni autonome o altri Enti pubblici e 
privati, la Giunta promuove le necessarie intese con gli enti 
proprietari. 
5. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della 
programmazione degli interventi regionali e degli altri Enti 
locali, nell'ambito delle rispettive competenze. 
6. Al fine di agevolare l'attività di adeguamento della 
strumentazione urbanistica degli Enti locali, la Giunta regionale 
mette a disposizione le competenti strutture regionali. 
7. In particolare per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 
l'Assessorato ai Lavori Pubblici in collaborazione con 
l'Assessorato all'Urbanistica: 
a)      svolge ricerche per l'individuazione di nuovi strumenti, 
materiali, soluzioni tecniche e quant'altro possa essere utile 
per l'applicazione della presente legge; 
b)      provvede alla raccolta dei dati, studi, documentazione, 
ricerche riguardanti le tematiche della presente legge; 
c)       fornisce informazioni, consulenze e notizie a quanti ne 
facciano richiesta; 
d)      organizza, in collaborazione con le Università, con gli Ordini 
professionali, con gli Enti pubblici e privati, con le Associazioni 
che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili e 
con le altre Associazioni di disabili maggiormente 
rappresentative presenti nel territorio regionale corsi di 
aggiornamento e formazione professionali per i tecnici di 
settore; 
e)      favorisce una più diffusa informazione sulla produzione in 
serie di manufatti, oggetti di uso comune, elementi di 
arredamento interno ed arredo urbano, materiali ed impianti, 
ausili vari, più rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini con 
particolare riferimento ai più svantaggiati. 
8. Le iniziative di cui al comma precedente possono essere 
realizzate anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione 
di borse di studio. 
9. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e per verificare 
l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge, la 
Giunta regionale con la collaborazione del Comitato 
tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 può definire, anche con 
propri successivi atti amministrativi, l'articolazione organizzativa 
e le modalità per l'attuazione della legge stessa. 

  

 

 

ARTICOLO 7

(Competenze di Comuni, Province ed altri Enti) 
1. I Comuni singoli o associati, le Province e gli altri Enti locali, 
nell'ambito delle funzioni attribuite dal decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, di approvazione del testo unico della legge 
ordinamento degli enti locali, devono ottemperare al disposto 
della presente legge nelle proprie attività di programmazione e 
di intervento sul territorio predisponendo altresì piani, 
programmi e progetti generali e settoriali annuali e pluriennali, 
nonché attività di carattere informativo e di aggiornamento, con 
l'obiettivo della eliminazione delle barriere architettoniche. 
2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Il legge i 
loro strumenti urbanistici, generali e attuativi, nonché i 
regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori 
prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dall'articolo 1 
della presente legge, come stabilito dal comma Il dell'articolo 
24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
3. Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere da un 
anno dalla sua entrata in vigore, prevarranno comunque sulle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti 
comunali che si pongono con esse in contrasto. 
4. I Comuni verificano la rispondenza alle prescrizioni indicate 
ai commi precedenti sia nell'esame dei progetti in sede di 
rilascio dell'autorizzazione e della concessione edilizia, sia nel 
controllo di quanto eseguito in sede di rilascio del certificato di 
abitabilità o di agibilità. 
5. I Comuni adottano efficaci procedure di semplificazione 
amministrativa nei confronti dei privati che intendono effettuare 
interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sugli 
edifici abitati dai disabili. 
6. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i Comuni 
favoriscono la partecipazione nelle commissioni 3 edilizie di 
tecnici ed esperti in materia di abolizione delle barriere 
architettoniche, scelti, di norma, nell'ambito di un tema di 
nominativi designati dalle associazioni di disabili che hanno 
per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili e dalle altre 
associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti 
nel territorio regionale. 
7. In attuazione dell'articolo 11 della legge n. 13 del 9 gennaio 
1989, il Sindaco provvede a trasmettere alla Regione il 
fabbisogno complessivo del comune, sulla base delle richieste 
ritenute ammissibili. 
8. I Comuni riservano una quota, non inferiore al 10% degli 
introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini 
dell'abbattimento delle barriere architettoniche per opere, edifici 
ed impianti esistenti di loro competenza. 
9. Gli adeguamenti all'ambiente costruito di cui all'articolo 4 
della presente legge, sono esenti dal pagamento del contributo 
di cui all'articolo 3 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977. 
10. Gli obblighi e le esenzioni verranno meno, per ciascun 
comune, allorché si sarà realizzato l'abbattimento di tutte le 
barriere architettoniche concernenti edifici ed impianti esistenti 
di propria competenza; tali interventi, inoltre, sono assimilati 
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In tal senso 
il Comune dovrà assumere specifico provvedimento, 
supportato da idonea documentazione tecnica. 
11. Gli Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
devono predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge, una indagine conoscitiva presso i locatari, volta 
a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini 
dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati 
devono essere tenuti costantemente aggiornati. Entro l'anno 
successivo, devono altresì individuare le priorità di esecuzione 
ed elaborare un programma di intervento esecutivo. In caso di 
impossibilità di modifiche congrue alle necessità dei locatari 
richiedenti, gli Enti gestori devono assumere iniziative dirette a 
favorire lo scambio di alloggio anche occupato, ma più 
facilmente ristrutturabile o concordare l'assegnazione di un 
nuovo alloggio idoneo. Gli oneri finanziari derivanti da quanto 
disposto dal presente comma sono a carico dei relativi enti 
gestori di edilizia residenziale pubblica. 
12. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o 
risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, l'Ente gestore provvede a realizzare una quota non 
inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con 
caratteristiche conformi alle prescrizioni dell'allegato alla 
presente legge, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con 
gravi difficoltà motorie, sensoriali o psichiche. 
13. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per i 
nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione 
urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la 
visitabilità e l'adattabilità degli alloggi come definite dal 
presente comma. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua 
condizione di permettere a persona di ridotta capacità motoria, 
di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico 
dell'alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate 
al numero 6.1.1 dell'allegato. Per adattabilità di un alloggio si 
intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi 
limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con 
carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della 
vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non 
deve modificarne né la struttura, né la rete degli impianti 
comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate 
al numero 6.1.2 dell'allegato. L'adattabilità e la visitabilità degli 
alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle 
concessioni di edificazione per ristrutturazione edilizia di interi 
edifici o di parti significati: ve degli stessi, salvo quanto previsto 
dal successivo articolo 10. Le disposizioni dell'allegato non si 
applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con 
non più di quattro alloggi. 

  

 

 

ARTICOLO 8

(Elaborati tecnici) 
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le 
soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati, per 
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. 
2. Al fine di garantire una più chiara valutazione di merito gli 
elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione 
specifica, contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e 
delle opere previste per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche degli accorgimenti tecnico-strutturali ed 
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo. 
3. Nel caso vengano proposte eventuali soluzioni alternative la 
relazione di cui al comma 2, corredata dai grafici necessari, 
deve essere integrata con illustrazione delle alternative e 
dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili. 

  

 

 

ARTICOLO 9

(Verifiche) 
1. In attuazione dell'articolo 32, comma 20 della legge n. 41 del 
28 febbraio 1986, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle 
opere, di cui alla presente legge, la dichiarazione del 
professionista abilitato che attesti la conformità degli elaborati 
alle disposizioni contenute nella legge stessa ovvero che illustri 
e giustifichi eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative. 
2. Spetta all'amministrazione, cui è demandata l'approvazione 
del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; 
l'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il 
mancato accoglimento di eventuali deroghe e/o soluzioni 
tecniche alternative devono essere motivate. 
3. In sede di esecuzione delle opere il direttore dei lavori è 
tenuto a garantire, comunque, l'applicazione delle disposizioni 
contenute nella presente legge. 
4. Il certificato di collaudo non può essere rilasciato in assenza 
di pareri di conformità alle norme della presente legge; di tale 
conformità deve essere fatta specifica menzione nel certificato 
stesso. 

  

 

 

ARTICOLO 10

(Variazione della destinazione d'uso degli immobili)  
1. Ove il Comune intenda consentire, ricorrendone i 
presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica 
vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata 
ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione 
edilizia o dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del 
possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste 
dall'allegato alla presente legge per gli edifici destinati ad uso 
collettivo. 

  

 

 

ARTICOLO 11

(Deroghe) 
1. Le prescrizioni della presente legge sono derogabili solo per 
gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche 
specifiche, non possono eliminare le barriere architettoniche. 
Le deroghe sono accordate dai comuni con provvedimento 
motivato. 
2. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui al decreto legislativo 29 
ottobre 1999 n. 490, la deroga si realizza nel rispetto delle 
procedure di autorizzazione previste dagli articoli 4 e 5 della 
legge 9 gennaio 1989, n.13. 
3. Sono ammesse soluzioni alternative, così come definite 
all'articolo 7, comma 7.2 del decreto del Ministro dei Lavori 
Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, purché rispondano ai criteri 
di progettazione di cui all'articolo 4 dello stesso decreto. 

  

 

 

ARTICOLO 12

(Sanzioni) 
1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del 
titolare della concessione edilizia, del committente e del 
direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui 
all'articolo 8, primo comma, lettera c) della legge n. 47 del 28 
febbraio 1985, cui consegue l'applicazione delle disposizioni e 
delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. 
2. Per tutte le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al 
pubblico realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in 
materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere 
architettoniche e nelle quali le difformità siano tali da rendere 
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte dei disabili, si 
applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 24, comma 7 della 
legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 

  

 

 

ARTICOLO 13

(Trasporti) 
1. Ferma restando l'osservanza delle norme dettate dalla 
presente legge in materia di urbanistica, le prescrizioni di cui ai 
numeri 3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle 
strutture fisse e ai mezzi di trasporto pubblico di persone di 
competenza regionale, provinciale e comunale, secondo le 
previsioni dei successivi comuni. 
2. Entro il termine di cui al comma successivo, il servizio di 
trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di 
sistemi tecnici di cui al numero 3.2 dell'allegato, idonei a 
consentire la fruizione del servizio da parte dei viaggiatori con 
difficoltà dell'udito e della vista. Entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, al 
fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche 
per l'adozione sui mezzi di trasporto dei sistemi tecnici di cui al 
n. 3.2 dell'allegato. Decorsi sei mesi dalla data di esecutività 
della deliberazione, non possono essere immessi nel servizio 
di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi di trasporto 
sprovvisti di sistemi tecnici previsti dal presente articolo. 
3. Decorso un anno dalla data di esecutività della deliberazione 
di cui al comma 2 non possono essere affidate nuove 
concessioni per i servizi di trasporto pubblico locale di persone, 
né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che 
non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al 
suddetto comma 2. 
4. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di 
piazza devono prevedere, ai fini del rilascio delle relative 
licenze, che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano 
dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle 
ripiegata. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti 
vigenti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

  

 

 

ARTICOLO 14

(Comitato tecnico-scientifico) 
1 È costituito il Comitato tecnico-scientifico permanente, 
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con 
sede presso l'Assessorato all’Edilizia Residenziale. 
2. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dall'Assessore 
regionale all'Edilizia Residenziale, si avvale delle competenti 
strutture regionali, ed è composto: 
a) un funzionario dell’Assessorato all'Edilizia Residenziale; 
b) un funzionario dell’Assessorato ai Trasporti; 
c) un funzionario dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. 
d) Un funzionario dell’Assessorato all’Assistenza e Sicurezza 
Sociale; 
e) un funzionario dell’Assessorato alla Sanità; 
f) due tecnici con specifica e documentata esperienza in 
materia di abolizione delle barriere architettoniche, proposti 
dagli Albi; 
g) un rappresentante delle organizzazioni di categoria scelto tra 
quelle maggiormente rappresentative in ambito regionale. 
3. I compiti del Comitato sono: 
a)      indicare i criteri tecnici per la formulazione delle prescrizioni 
e normative tecniche da osservarsi nella progettazione e per le 
eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse; 
b)      formulare proposte, rilasciare pareri e svolgere funzioni 
consultive in ordine ad interventi legislativi ed amministrativi 
della Regione nella materia disciplinata nella presente legge; 
c)      fornire supporto tecnico-scientifico alla struttura organizzativa 
della Regione; 
d)      osservare e valutare i risultati derivanti dall'applicazione 
della presente legge nonché gli orientamenti culturali 
emergenti dal contesto sociale; 
e)      fornire consulenze agli Enti locali in materia di accessibilità 
e di eliminazione delle barriere architettoniche. 
4. Ai componenti del Comitato esterni all'Amministrazione 
regionale è riconosciuto un gettone di presenza pari a quello 
spettante ai componenti del Comitato regionale di controllo, 
oltre al rimborso delle spese di viaggio ove non residenti nel 
Capoluogo di regione. 

  

 

 

ARTICOLO 15

(Interventi regionali per la redazione dei piani comunali) 
1. Al fine di incentivare l'adozione dei piani di eliminazione delle 
barriere architettoniche previste dall'articolo 32, comma 21 
della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, la Giunta regionale è 
autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni per il 
sostegno, degli oneri relativi all'acquisizione di consulenze 
tecnico-amministrative. 
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi ai 
Comuni che, per ragioni connesse ad obiettive difficoltà 
operative, non abbiano provveduto ad intraprendere il 
censimento degli edifici pubblici e di uso pubblico e, 
conseguentemente, ad elaborare i piani per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
3. La misura massima dei contributi previsti dalla presente 
legge è determinata nel 50% della spesa dell'intervento e nella 
misura massima di e 50.000,00; la concessione è disposta 
con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a 
2.000 abitanti e di quelli che hanno provveduto ad effettuare il 
censimento ed i piani previsti dalla presente legge. 
4. La priorità è estesa a favore degli edifici abitati dai disabili 
con grave handicap che intendono realizzare opere per 
l'abbattimento di barriere architettoniche; le richieste sono 
raccolte dai comuni e trasmesse alla Regione. 

  

 

 

ARTICOLO 16

(Norma finanziaria) 
1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge per l'esercizio 
finanziario 2002 sono quantificati come segue: 
a)      Euro 200.000 
PER INTERVENTI 
nell'ambito dell'edilizia pubblica; 
b)      Euro 150.000 
PER INTERVENTI 
nell'ambito dell'edilizia di culto; 
c)      Euro 150.000 
PER INTERVENTI 
nell'ambito della riqualificazione urbana 
d)      Euro 50.000 
PER INTERVENTI 
di trasporto pubblico locale. 
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte degli 
stanziamenti iscritti nello stato di previsione delle uscite del 
bilancio per l'esercizio 2002 sulle unità previsionali di base n. 
4.1.330, n. 4.1.335 e n. 4.4.400. 
3. Relativamente agli esercizi finanziari 2003 e successivi si 
provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio. 

  

 

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, addì 18 ottobre 2002

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