LEGGE REGIONALE N. 25 DEL
18-10-2002
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IL
CONSIGLIO REGIONALE
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ARTICOLO 1 (Finalità) 1.La presente legge detta norme e dispone interventi per la realizzazione e la piena utilizzazione dell'ambiente progettato e costruito per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente stesso, da parte di tutti i cittadini, con la massima autonomia possibile, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse. 2.Le disposizioni contenute nella presente legge si intendono in osservanza: a) dell'articolo 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; b) della legge 9 gennaio 1989 n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8. 236 del 14 giugno 1989; c) dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) delle circolari e delle disposizioni emesse in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
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ARTICOLO 2 Definizione di barriera architettonica e localizzativi 1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso autonomo a tutti i cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture ed in particolare impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa. 2. Ai fini della presente legge, per barriera localizzativa si intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma, al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motorie, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
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ARTICOLO 3 (Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto) 1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone, di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con le esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse. 2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone devono essere preordinate a consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare la compatibilità dell'ambiente costruito rispetto alle diverse esigenze degli utenti.
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ARTICOLO 4 (Campo di applicazione) 1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata ed ai servizi ed infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedono il passaggio o la permanenza di persone. 2. In particolare, la disciplina normativa si applica: a) agli edifici e i locali di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità, quelli dedicati al culto e gli edifici o strutture dedicati ad attività turistiche, sportive, culturali e ricreative, compresi parchi e giardini pubblici, aree verdi e zone attrezzate per i giochi dei bambini e in generale luoghi aperti o chiusi destinati ad attività del tempo libero anche a carattere temporaneo; b) agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati; c) agli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario; d) alle aree e ai percorsi pedonali urbani, nonché ai parcheggi; e) ai mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro e fune nonché ai mezzi di navigazione di competenza regionale, provinciale e comunale; f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici delle persone di competenza regionale, provinciale e comunale; g) alle strutture ed agli impianti di esercizio di uso pubblico esterni o interni alle costruzioni; h) ai segnali ottici, acustici e tattili, da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.
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ARTICOLO 5 (Prescrizioni tecniche di attuazione) 1. Al fine di specificare e di integrare la normativa vigente in materia, sono indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nella esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente articolo 4.
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ARTICOLO 6 (Competenze della Regione) 1. I piani territoriali e urbanistici, i piani di settore nonché ogni programma operativo regionale sono redatti nel rispetto della presente legge. 2. Ai fini della adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, così come disposto dall'articolo 32, comma 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione promuove il censimento degli immobili, degli edifici pubblici e degli spazi pubblici interessati ad interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche. A tal fine la Giunta regionale eroga i contributi di cui all'articolo 15. 3. Il censimento, di cui al precedente comma, è delegato ai Comuni ed agli altri Enti interessati, sulla base di criteri e modalità di rilevazione e stesura approvate dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Il censimento riguarda gli immobili di proprietà dei Comuni, delle Province, della Regione e degli altri Enti locali, nonché tutti gli edifici ad uso pubblico anche se di proprietà privata. Ai fini del censimento degli immobili e strutture di proprietà dello Stato, delle Amministrazioni autonome o altri Enti pubblici e privati, la Giunta promuove le necessarie intese con gli enti proprietari. 5. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze. 6. Al fine di agevolare l'attività di adeguamento della strumentazione urbanistica degli Enti locali, la Giunta regionale mette a disposizione le competenti strutture regionali. 7. In particolare per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 l'Assessorato ai Lavori Pubblici in collaborazione con l'Assessorato all'Urbanistica: a) svolge ricerche per l'individuazione di nuovi strumenti, materiali, soluzioni tecniche e quant'altro possa essere utile per l'applicazione della presente legge; b) provvede alla raccolta dei dati, studi, documentazione, ricerche riguardanti le tematiche della presente legge; c) fornisce informazioni, consulenze e notizie a quanti ne facciano richiesta; d) organizza, in collaborazione con le Università, con gli Ordini professionali, con gli Enti pubblici e privati, con le Associazioni che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili e con le altre Associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale corsi di aggiornamento e formazione professionali per i tecnici di settore; e) favorisce una più diffusa informazione sulla produzione in serie di manufatti, oggetti di uso comune, elementi di arredamento interno ed arredo urbano, materiali ed impianti, ausili vari, più rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini con particolare riferimento ai più svantaggiati. 8. Le iniziative di cui al comma precedente possono essere realizzate anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione di borse di studio. 9. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e per verificare l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge, la Giunta regionale con la collaborazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 può definire, anche con propri successivi atti amministrativi, l'articolazione organizzativa e le modalità per l'attuazione della legge stessa.
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ARTICOLO 7 (Competenze di Comuni, Province ed altri Enti) 1. I Comuni singoli o associati, le Province e gli altri Enti locali, nell'ambito delle funzioni attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di approvazione del testo unico della legge ordinamento degli enti locali, devono ottemperare al disposto della presente legge nelle proprie attività di programmazione e di intervento sul territorio predisponendo altresì piani, programmi e progetti generali e settoriali annuali e pluriennali, nonché attività di carattere informativo e di aggiornamento, con l'obiettivo della eliminazione delle barriere architettoniche. 2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Il legge i loro strumenti urbanistici, generali e attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dall'articolo 1 della presente legge, come stabilito dal comma Il dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere da un anno dalla sua entrata in vigore, prevarranno comunque sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto. 4. I Comuni verificano la rispondenza alle prescrizioni indicate ai commi precedenti sia nell'esame dei progetti in sede di rilascio dell'autorizzazione e della concessione edilizia, sia nel controllo di quanto eseguito in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. 5. I Comuni adottano efficaci procedure di semplificazione amministrativa nei confronti dei privati che intendono effettuare interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sugli edifici abitati dai disabili. 6. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i Comuni favoriscono la partecipazione nelle commissioni 3 edilizie di tecnici ed esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche, scelti, di norma, nell'ambito di un tema di nominativi designati dalle associazioni di disabili che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili e dalle altre associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale. 7. In attuazione dell'articolo 11 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, il Sindaco provvede a trasmettere alla Regione il fabbisogno complessivo del comune, sulla base delle richieste ritenute ammissibili. 8. I Comuni riservano una quota, non inferiore al 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche per opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza. 9. Gli adeguamenti all'ambiente costruito di cui all'articolo 4 della presente legge, sono esenti dal pagamento del contributo di cui all'articolo 3 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977. 10. Gli obblighi e le esenzioni verranno meno, per ciascun comune, allorché si sarà realizzato l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche concernenti edifici ed impianti esistenti di propria competenza; tali interventi, inoltre, sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In tal senso il Comune dovrà assumere specifico provvedimento, supportato da idonea documentazione tecnica. 11. Gli Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una indagine conoscitiva presso i locatari, volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati. Entro l'anno successivo, devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità dei locatari richiedenti, gli Enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio di alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo. Gli oneri finanziari derivanti da quanto disposto dal presente comma sono a carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica. 12. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'Ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche conformi alle prescrizioni dell'allegato alla presente legge, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali o psichiche. 13. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per i nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l'adattabilità degli alloggi come definite dal presente comma. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persona di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell'alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al numero 6.1.1 dell'allegato. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non deve modificarne né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al numero 6.1.2 dell'allegato. L'adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazione edilizia di interi edifici o di parti significati: ve degli stessi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10. Le disposizioni dell'allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.
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ARTICOLO 8 (Elaborati tecnici) 1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati, per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. 2. Al fine di garantire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica, contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo. 3. Nel caso vengano proposte eventuali soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2, corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
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ARTICOLO 9 (Verifiche) 1. In attuazione dell'articolo 32, comma 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere, di cui alla presente legge, la dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nella legge stessa ovvero che illustri e giustifichi eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative. 2. Spetta all'amministrazione, cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe e/o soluzioni tecniche alternative devono essere motivate. 3. In sede di esecuzione delle opere il direttore dei lavori è tenuto a garantire, comunque, l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge. 4. Il certificato di collaudo non può essere rilasciato in assenza di pareri di conformità alle norme della presente legge; di tale conformità deve essere fatta specifica menzione nel certificato stesso.
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ARTICOLO 10 (Variazione della destinazione d'uso degli immobili) 1. Ove il Comune intenda consentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato alla presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.
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ARTICOLO 11 (Deroghe) 1. Le prescrizioni della presente legge sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono eliminare le barriere architettoniche. Le deroghe sono accordate dai comuni con provvedimento motivato. 2. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, la deroga si realizza nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste dagli articoli 4 e 5 della legge 9 gennaio 1989, n.13. 3. Sono ammesse soluzioni alternative, così come definite all'articolo 7, comma 7.2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, purché rispondano ai criteri di progettazione di cui all'articolo 4 dello stesso decreto.
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ARTICOLO 12 (Sanzioni) 1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente e del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c) della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, cui consegue l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. 2. Per tutte le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche e nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte dei disabili, si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 24, comma 7 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
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ARTICOLO 13 (Trasporti) 1. Ferma restando l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge in materia di urbanistica, le prescrizioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse e ai mezzi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, provinciale e comunale, secondo le previsioni dei successivi comuni. 2. Entro il termine di cui al comma successivo, il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui al numero 3.2 dell'allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio da parte dei viaggiatori con difficoltà dell'udito e della vista. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, al fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto dei sistemi tecnici di cui al n. 3.2 dell'allegato. Decorsi sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi di trasporto sprovvisti di sistemi tecnici previsti dal presente articolo. 3. Decorso un anno dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 2 non possono essere affidate nuove concessioni per i servizi di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto comma 2. 4. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere, ai fini del rilascio delle relative licenze, che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 14 (Comitato tecnico-scientifico) 1 È costituito il Comitato tecnico-scientifico permanente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con sede presso l'Assessorato all’Edilizia Residenziale. 2. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dall'Assessore regionale all'Edilizia Residenziale, si avvale delle competenti strutture regionali, ed è composto: a) un funzionario dell’Assessorato all'Edilizia Residenziale; b) un funzionario dell’Assessorato ai Trasporti; c) un funzionario dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. d) Un funzionario dell’Assessorato all’Assistenza e Sicurezza Sociale; e) un funzionario dell’Assessorato alla Sanità; f) due tecnici con specifica e documentata esperienza in materia di abolizione delle barriere architettoniche, proposti dagli Albi; g) un rappresentante delle organizzazioni di categoria scelto tra quelle maggiormente rappresentative in ambito regionale. 3. I compiti del Comitato sono: a) indicare i criteri tecnici per la formulazione delle prescrizioni e normative tecniche da osservarsi nella progettazione e per le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse; b) formulare proposte, rilasciare pareri e svolgere funzioni consultive in ordine ad interventi legislativi ed amministrativi della Regione nella materia disciplinata nella presente legge; c) fornire supporto tecnico-scientifico alla struttura organizzativa della Regione; d) osservare e valutare i risultati derivanti dall'applicazione della presente legge nonché gli orientamenti culturali emergenti dal contesto sociale; e) fornire consulenze agli Enti locali in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche. 4. Ai componenti del Comitato esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti del Comitato regionale di controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio ove non residenti nel Capoluogo di regione.
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ARTICOLO 15 (Interventi regionali per la redazione dei piani comunali) 1. Al fine di incentivare l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previste dall'articolo 32, comma 21 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni per il sostegno, degli oneri relativi all'acquisizione di consulenze tecnico-amministrative. 2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi ai Comuni che, per ragioni connesse ad obiettive difficoltà operative, non abbiano provveduto ad intraprendere il censimento degli edifici pubblici e di uso pubblico e, conseguentemente, ad elaborare i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 3. La misura massima dei contributi previsti dalla presente legge è determinata nel 50% della spesa dell'intervento e nella misura massima di e 50.000,00; la concessione è disposta con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti e di quelli che hanno provveduto ad effettuare il censimento ed i piani previsti dalla presente legge. 4. La priorità è estesa a favore degli edifici abitati dai disabili con grave handicap che intendono realizzare opere per l'abbattimento di barriere architettoniche; le richieste sono raccolte dai comuni e trasmesse alla Regione.
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ARTICOLO 16 (Norma finanziaria) 1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2002 sono quantificati come segue: a) Euro 200.000 PER INTERVENTI nell'ambito dell'edilizia pubblica; b) Euro 150.000 PER INTERVENTI nell'ambito dell'edilizia di culto; c) Euro 150.000 PER INTERVENTI nell'ambito della riqualificazione urbana d) Euro 50.000 PER INTERVENTI di trasporto pubblico locale. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l'esercizio 2002 sulle unità previsionali di base n. 4.1.330, n. 4.1.335 e n. 4.4.400. 3. Relativamente agli esercizi finanziari 2003 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.
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Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della |
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